Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende riproporre un'analoga proposta di iniziativa della Regione siciliana presentata alla Camera dei deputati nel 2005. Tale proposta fu approvata quasi all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 269 del 22 febbraio 2005 e presentata dalla medesima Assemblea il 3 marzo 2005 (atto Camera n. 5694, XIV legislatura).
      La proposta mira a promuovere una seria iniziativa per lo sviluppo del turismo nella Regione siciliana attraverso la possibilità di istituire case da gioco nei comuni ad alta vocazione turistica.
      Nel corso degli ultimi anni la Regione si è sempre più affermata nei mercati turistici attirando un crescente flusso di visitatori dalle altre regioni italiane e dai Paesi esteri. Bellezze artistiche, archeologiche e naturali, tradizioni e prodotti enogastronomici fanno della Sicilia un luogo di notevole attrattiva turistica. Tuttavia queste indubbie potenzialità necessitano di una forte azione di sostegno al fine di conquistare ulteriori settori di mercato e contrastare la concorrenza dei Paesi del bacino del Mediterraneo.
      Appare necessario intraprendere ogni utile iniziativa per promuovere lo sviluppo dell'economia e aumentare i livelli occupazionali respingendo, nel contempo, i pregiudizi in base ai quali la presenza di case da gioco nel territorio siciliano andrebbe esclusa per il timore di infiltrazioni criminali.
      Il nostro Paese, in materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo, si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Stati europei. La legislazione

 

Pag. 2

mantiene un generale divieto fondato sugli articoli 718 e seguenti del codice penale, accanto ad un regime speciale in favore di quattro case da gioco attuato attraverso leggi statali che hanno stabilito di volta in volta deroghe, demandando al Ministero dell'interno l'adozione di provvedimenti attuativi finalizzati all'apertura di casinò in relazione a particolari ragioni giustificative.
      La stessa Corte costituzionale, con le sentenze n. 152 del 1985 e n. 291 del 2001, ha evidenziato la necessità che il legislatore statale approvi una normativa organica per disciplinare l'esercizio e la gestione del gioco d'azzardo.
      Probabilmente la deroga al divieto di carattere generale, prevista in favore dei comuni di Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent, poteva, in passato, essere giustificata da particolari esigenze della finanza locale o da ragioni storiche che avevano indotto il legislatore a privilegiare le quattro sedi tradizionalmente più legate al turismo internazionale.
      Oggi, però, le motivazioni del divieto di carattere generale appaiono del tutto superate ed inadeguate sia rispetto alle proporzioni dei flussi turistici verso le località sedi di case da gioco dei Paesi confinanti l'Italia, sia rispetto all'incremento del gioco d'azzardo on-line. Inoltre lo Stato gestisce direttamente o autorizza l'esercizio di giochi e di concorsi a premi assimilabili al gioco d'azzardo. Gli argomenti contro l'apertura di case da gioco fondati su una presunta pericolosità sociale del gioco d'azzardo appaiono nei fatti ormai ampiamente superati.
      Dalle precedenti considerazioni risulta evidente che l'attuale deroga esclusivamente in favore delle case da gioco di Venezia, Campione d'Italia, Saint Vincent e Sanremo si configura ormai come una immotivata discriminazione nei confronti delle altre regioni.
      Appaiono oggi, invece, prevalenti le considerazioni a sostegno dell'opportunità di autorizzare l'apertura di case da gioco in Sicilia, così come anche nelle altre regioni d'Italia, per potere attrarre i cospicui flussi turistici nazionali e internazionali attualmente orientati verso altre località, sedi di case da gioco.
      All'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede che il Presidente della Regione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, possa autorizzare per la durata massima di trent'anni, successivamente rinnovabile, l'apertura di case da gioco nei comuni ad alta vocazione turistica che ne abbiano fatto richiesta.
      Non possono essere sede di casa da gioco i capoluoghi di provincia nonché, nei cinque anni successivi all'adozione del provvedimento, i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
      Con successivo decreto del Presidente della Regione siciliana saranno introdotte disposizioni dirette a garantire la tutela dell'ordine pubblico, della moralità e della trasparenza nella gestione amministrativa, nonché a individuare le tipologie di giochi autorizzati.
      L'articolo 3 prevede che la titolarità dell'esercizio della casa da gioco sia attribuita al comune richiedente, che può gestire la struttura direttamente o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che l'amministra in regime di concessione.
      In quest'ultimo caso il provvedimento concessorio è soggetto alle prescrizioni individuate all'articolo 4.
      L'articolo 5 prevede che i proventi della gestione della casa da gioco siano attribuiti per il 50 per cento al comune, per il 25 per cento alla provincia e per il 25 per cento alla Regione.
      Gli articoli 6 e 8 disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di revoca delle autorizzazioni e le fattispecie di incompatibilità.
 

Pag. 3